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Errata contabilizzazione dei lavori realizzati: ne risponde il Direttore dei Lavori e il RUP


Il direttore dei lavori che contabilizza, negli stati di avanzamento, lavori mai posti in essere, risponde delle indebite somme erogate in eccedenza a favore dell’impresa appaltatrice.

Dell’indebito pagamento è responsabile anche il RUP, tenuto a vigilare il rispetto dei principi di legalità, economicità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa in tutte le fasi del processo di realizzazione dell’opera pubblica progettata.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. Giur. Calabria, con la sentenza n. 447 depositata il 27 dicembre 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto a danno dell’impresa, stante il rifiuto da parte della stessa alla ripresa dei lavori, nonché per sussistenza di informazioni prefettizie atipiche ed interdittive nei riguardi delle imprese che costituivano l’ATI.

A seguito del deposito della relazione conclusiva della Commissione Ispettiva Straordinaria, era emerso un notevole scostamento tra gli importi contabilizzati e pagati e i lavori concretamente realizzati (il totale dei lavori realizzati corrispondeva al 27% delle opere progettate a fronte di pagamenti di circa il 55% delle somme disponibili: questo significa che alla ditta appaltatrice era stata liquidata una somma pari a quasi al doppio dei lavori realizzati).

Per stessa ammissione del Direttore dei Lavori, la stima dell’avanzamento dei lavori era stata fatta a forfait.

Tale procedimento di stima è senz’altro inadatto e assolutamente incerto, posto che qualunque sia il metodo di misurazione adottato dal direttore dei lavori, questo deve rispondere allo scopo di determinare nella maniera più precisa possibile il lavoro o la prestazione fornita, onde consentire il rispetto del principio di corrispondenza tra quanto eseguito e quanto liquidato in esecuzione del contratto d’appalto.

Tale principio deve essere rispettato anche per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo.

Il danno erariale derivante dall’errata contabilizzazione dei lavori realizzati, con conseguente pagamento di somme indebite alla ditta appaltatrice, è stato addebitato per l’80% al Direttore dei Lavori, cui il legislatore affida il compito di procedere all’accertamento e alla registrazione dei fatti producenti spesa, e per il 20% al RUP che, pur avendo la consapevolezza di un’errata contabilizzazione, aveva opposto il proprio “Visto si può pagare”.

Come ribadito dai giudici contabili la figura del responsabile unico nel settore dei lavori pubblici non si pone solo come responsabile del procedimento amministrativo ma svolge anche funzioni di “garante” di tutte quelle attività che sono necessarie per giungere alla messa a disposizione della collettività dell’opera pubblica progettata.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Calabria del. n. 447 – 18

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