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Offerta anomala per violazione dei minimi salariali retributivi: esclusione senza contraddittorio


Laddove la verifica dei costi della manodopera rappresentati nell’offerta vincitrice dia esito negativo, l’offerta deve essere irrimediabilmente esclusa, senza necessità di instaurare il contradditorio.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 165 del 1° febbraio 2019.

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016, prima dell’aggiudicazione, hanno l’obbligo di controllare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lett. d), ovvero che i costi della manodopera rappresentati nell’offerta vincitrice non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle “tabelle ministeriali di cui all’articolo 23, comma 16” dello stesso decreto.

Tale norma, secondo i giudici amministrativi, non prevede l’istituzione di alcun contraddittorio e deve quindi ritenersi che l’offerta vada irrimediabilmente esclusa qualora la verifica dia esito negativo.

Si segnala, per completezza, la diversa posizione dell’Anac secondo cui la presunta anomalia dell’offerta deve comunque essere accertata nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, secondo le modalità di cui all’articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Anac, parere n. 1092/2016).


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