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Sicilia, del. nn. 27 e 28 – Stabilizzazione del personale precario in servizio presso l’ente


Un sindaco ha chiesto se in base alla disciplina regionale (art. 26, comma 6, della L.R. n. 8/2018) sia possibile procedere alla stabilizzazione del personale precario in servizio presso l’ente senza garantire l’adeguato accesso dall’esterno.

I magistrati contabili della Sicilia, con le deliberazioni nn. 27 e 28 del 2019, pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio, hanno chiarito che la disposizione di cui all’art. 26, comma 6, della legge regionale n. 8/2018 consente, nell’ambito degli spazi assunzionali disponibili per le stabilizzazioni di personale precario (che non possono superare il 50% del complessivo spazio assunzionale dell’ente) – al netto di quelli destinati ad essere coperti mediante procedure concorsuali aperte all’esterno, l’espletamento di procedure concorsuali interamente “riservate”.

In altri termini, il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire risorse finanziarie superiori al 50% (possono essere anche inferiori) di quello reclutato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all’esterno.

Leggi le deliberazioni
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 27 – 19
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 28 – 19


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