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Appalti: niente escussione della cauzione nei confronti del concorrente non aggiudicatario


La mancanza dei requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati in sede di partecipazione alla gara, consente l’escussione della garanzia provvisoria solo in riferimento alla figura dell’affidatario.

Nessuna norma giustifica l’acquisizione della cauzione provvisoria nei confronti del mero concorrente sottoposto a verifica nel corso della gara.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 900 del 23 gennaio 2019.

Nel caso di specie la stazione appaltante, dopo l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed economica, aveva sottoposto a verifica un concorrente, constatando la mancanza dei requisiti di capacità dichiarati in sede di partecipazione alla gara.

Oltre all’esclusione dalla gara, la stazione appaltante aveva disposto l’escussione della cauzione provvisoria rilasciata in sede di presentazione dell’offerta.

I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo l’incameramento della cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria costituisce una misura di natura patrimoniale che, da un lato, è finalizzata, come la caparra confirmatoria, a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro, dall’altro costituisce naturale effetto della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente accettati.

Proprio al fine di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese e per garantire la serietà e l’affidabilità dell’offerta, l’articolo 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016 subordina l’escussione della cauzione “ad ogni fatto riconducibile all’affidatario” suscettibile di precludere il perfezionamento dell’iter procedimentale.

Di conseguenza la garanzia opera anche nel caso di mancanza dei requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati in sede di partecipazione alla gara dall’aggiudicatario, in quanto tale carenza integra, senza dubbio, la nozione di “fatto riconducibile all’affidatario” che preclude la sottoscrizione del contratto.

Al contrario, non è possibile procedere all’escussione della cauzione provvisoria qualora la stazione appaltante proceda discrezionalmente, nel corso della gara, alla verifica dei requisiti di uno o più concorrenti (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sentenza n. 159/2014).


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