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Posizioni economiche escluse dall’elemento perequativo: il parere dell’Aran


L’elemento perequativo non spetta ai dipendenti che, attraverso la progressione economica, conseguiranno le nuove posizioni economiche introdotte dal CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 (A6, B8, C6 e D7).

Questo il chiarimento fornito dall’Aran con il parere n. 261 dell’11 gennaio 2019.

L’art. 66 del Ccnl Funzioni Locali del 21.05.2018 ha introdotto un elemento perequativo della retribuzione destinato al personale individuato nella Tabella D allegata al contratto, nelle misure indicate nella medesima Tabella.

Come evidenziato dall’Aran, la Tabella D non prevede alcun importo per le nuove posizioni economiche A6, B8, C6 e D7 introdotte dal CCNL Funzioni Locali del 2018.

Pertanto, i dipendenti che conseguiranno le nuove posizioni economiche A6, B8, C6 e D7 non potranno vedersi riconosciuto l’elemento perequativo, né potranno conservare tale voce retributiva nell’importo in godimento nella posizione economica precedentemente posseduta.

Si ricorda che, sulla base della norma contrattuale, l’elemento perequativo doveva essere corrisposto mensilmente per dieci mensilità, per il solo periodo 1.3.2018 – 31.12.2018.

Tuttavia, le pubbliche amministrazioni dovranno continuare ad erogare, nella stessa misura e con le stesse modalità e criteri, l’elemento perequativo già a partire dalla mensilità di gennaio 2019 e fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali relativi al triennio 2019-2021, come previsto dall’articolo 1, comma 440, lett. b) della legge di bilancio (legge 145/2018).

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