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Raggruppamento Temporaneo di Imprese: modalità di fatturazione


Nell’ambito dei contratti di appalto pubblici, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

Questo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 in merito alle corrette modalità di fatturazione delle prestazioni svolte dalle imprese appaltatrici di una commessa pubblica in caso di RTI.

Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un RTI istituito per l’esecuzione di un appalto si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza (articolo 48, comma 12, del d.lgs. 50/2016).

L’articolo 48, comma 16, del d.lgs. 50/2016 dispone che il rapporto di mandato “non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in linea di principio, deve quindi ritenersi civilisticamente e fiscalmente un soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto in quanto il mandato conferito alla capogruppo è un mandato con rappresentanza.

Ne consegue che le singole imprese associate sono tenute ad emettere ciascuna la propria fattura nei confronti della stazione appaltante, relativamente ai lavori di competenza effettuati.


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