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RTI: possibile la sostituzione delle imprese colpite da informativa antimafia


Nell’ipotesi in cui il provvedimento antimafia colpisca più imprese unite in uno stesso RTI è possibile procedere a sostituzioni multiple.

Tale possibilità non è espressamente preclusa né dalla legislazione antimafia né da quella sull’affidamento dei contratti pubblici e non può essere desunta in via interpretativa.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Latina, con la sentenza n. 655 del 17 dicembre 2018.

Nel caso di specie, in corso di gara, il raggruppamento temporaneo (poi risultato aggiudicatario) aveva proposto alla stazione appaltante istanza di modifica soggettiva, ex articolo 48 del d.lgs. 50/2016, indicando una nuova mandataria (già compresa tra le mandanti), perché la società inizialmente designata come tale era stata attinta da interdittiva antimafia.

Successivamente alla stipula del contratto, il raggruppamento temporaneo aveva poi inviato alla stazione appaltante una seconda istanza di modificazione soggettiva, con relativa rimodulazione delle quote, a seguito dell’estromissione dalla compagine associativa di una mandante colpita da interdittiva antimafia.

In materia di composizione dei raggruppamenti temporanei e di loro modificazione la norma di riferimento è l’articolo 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016 secondo cui, in linea di principio, è vietata qualsiasi modificazione delle A.T.I. che hanno partecipato a una gara pubblica, salve le ipotesi eccezionali di cui ai commi 17 e 18.

Il quadro giuridico di riferimento è completato dall’articolo 19-ter del d.lgs. 50/2016 (introdotto dal cd. correttivo Appalti, d.lgs. 56/2017), che ha esteso in modo esplicito la possibilità di introdurre modifiche soggettive al raggruppamento anche in corso di gara.

Nello specifico il comma 17 consente “nei casi previsti dalla normativa antimafia” la sostituzione dell’impresa mandataria di RTI che sia attinta da provvedimento antimafia e, quindi, che sia divenuta incapace a contrarre con la p.a., mentre il comma 18 contempla la possibilità di sostituzione della mandante.

Il regime applicabile, tuttavia, è diverso: nell’ipotesi in cui l’evento interdittivo colpisca la mandataria, infatti, la normativa consente la sua sostituzione, ma soltanto con un operatore che fa già parte dell’A.T.I., purché sia disponibile e abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture da eseguire (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 6 aprile 2018 n. 799).

La norma, dunque, consente al mandante di divenire mandatario, avendone i requisiti, sia in fase di esecuzione che in fase di gara (in conseguenza dell’estensione operata dal comma 19-ter).

Inoltre, come evidenziato dai giudici amministrativi, né la legislazione sui contratti pubblici né quella antimafia escludono, in modo radicale, la possibilità di procedere a sostituzioni multiple di imprese incluse nello stesso RTI, le quali siano state individualmente e distintamente attinte da separati provvedimenti antimafia.

Pertanto, deve essere consentita l’espulsione di una delle imprese mandanti di un RTI anche nel caso in cui si sia già proceduto, in precedenza, alla sostituzione dell’impresa mandataria con una delle mandanti.

Una diversa interpretazione determinerebbe una indebita limitazione della libertà di iniziativa economica privata del RTI (oltre che delle altre imprese raggruppate), tutelata dall’art. 41 Cost., mediante un’impropria forma di responsabilità per fatto altrui, dal momento che le conseguenze del provvedimento antimafia si produrrebbero anche in capo a operatori economici estranei ai tentativi di infiltrazione mafiosa, che sarebbero costretti sopportare per ciò solo importanti conseguenze negative sul piano giuridico, economico e reputazionale.


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