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Dipendenti: le informazioni relative all’adesione sindacale costituiscono dati sensibili


Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto.

Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro deve limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.

Questo quanto affermato dal Garante privacy a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale che si erano rivolti all’Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l’appartenenza sindacale.

Nell´ambito della gestione del rapporto con il lavoratore, le informazioni sull’adesione sindacale sono conosciute da parte del datore di lavoro, il quale può lecitamente trattarle, in adempimento degli obblighi correlati alla gestione del rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali su delega e per conto del lavoratore.

Nel caso di specie, tuttavia, l’amministrazione non si era limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale la revoca dell’affiliazione di alcuni lavoratori, ma aveva inviato a tutti i componenti della sigla sindacale una e-mail cui erano allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata la contestuale iscrizione dei predetti ad altro sindacato.

Ciò ha determinato, come osservato dal Garante, una illecita comunicazione di dati personali sensibili.


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