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Fondazione: illegittimo l’accollo delle perdite, anche sotto forma di generico contributo annuale


Il finanziamento pubblico di una fondazione di partecipazione deve avvenire all’interno di una cornice convenzionale.

In difetto di tale convenzione ed in presenza di una fondazione in costante perdita, i contributi pubblici potrebbero qualificarsi quali interventi a copertura delle perdite.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. Piemonte, con la deliberazione n. 133 depositata il 29 novembre 2018, con la quale è stata accertata la non efficiente gestione di una Fondazione di partecipazione operante nel settore culturale (posta in liquidazione) ed il difetto di un’adeguata vigilanza degli Enti Soci Fondatori.

Come osservato dai magistrati contabili, è assolutamente legittimo finanziare un ente culturale: è chiaro, infatti, che tale scelta rientra nella discrezionalità politica dell’ente pubblico e, comunque, è pienamente aderente ai suoi fini istituzionali.

E’ altrettanto evidente e noto che, usualmente, il settore culturale non è in grado di produrre utili con i quali finanziarsi: è fisiologico, quindi, che le iniziative culturali trovino sostegno nei contributi pubblici.

Cionondimeno, il finanziamento pubblico deve essere configurato in modo tale da escludere un ripiano delle perdite di una fondazione costituita nelle forme del codice civile.

Un conto, infatti, è il fisiologico sostegno economico ad una fondazione che svolge attività culturale; altro, invece, è il formale sostegno di iniziative culturali ad una fondazione che continua ad accumulare debiti verso terzi ed erodere il patrimonio sociale.

La fondazione, infatti, deve nascere con un patrimonio sufficiente al suo scopo e le perdite devono essere assorbite dal suo patrimonio. Ove il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo o venga meno, ai sensi delle norme civilistiche, la fondazione si estingue e il suo patrimonio residuo è trasferito ad organi che abbiano finalità analoga, a meno che la competente autorità provveda alla trasformazione in altro ente.

Dunque, se è pienamente legittimo per l’ente pubblico sia erogare corrispettivi per i servizi ricevuti che erogare contributi, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico, è assolutamente illegittimo un accollo delle perdite, anche sotto forma di generico contributo annuale.

Perché non si versi in simile ipotesi, occorre che i rapporti finanziari tra l’ente beneficiario e l’ente erogante vengano inquadrati all’interno di un perimetro convenzionale: ciò al fine di assicurare la necessaria trasparenza, da parte dell’ente pubblico, e l’esigenza di corretta gestione (attraverso idonea programmazione) per l’ente beneficiario.

Solo la presenza di un perimetro convenzionale (con previsione, cioè, delle risorse necessarie ad integrare il capitale di dotazione o a compensare la gestione di un servizio) permette di mantenere il contributo pubblico all’interno della sua corretta qualifica formale (id est, di sovvenzione di attività culturali di interesse pubblico).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 133 -18


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