Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di considerare come spesa d’investimento e, quindi, finanziabile con mutuo, la somma che l’ente è tenuto a risarcire al concessionario a seguito della risoluzione di una concessione d’opera pubblica.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 156/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 dicembre, nell’osservare che tale valutazione spetta all’ente, hanno ricordato che la ragione per cui correttamente la Cassa Depositi e prestiti esclude dalle spese finanziabili quelle di natura risarcitoria è riconducibile alla circostanza che possono qualificarsi di investimento tutte e solo le spese che concorrono “fisiologicamente” a determinare il costo dell’opera, e non anche quelle che “patologicamente” si possono aggiungere in conseguenza di attività o comportamenti illeciti commessi dall’Amministrazione, da cui scaturisca l’obbligo di risarcimento del danno.
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CC Sez. Controllo Puglia del. n. 156 -18