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Danno erariale: presupposti per la trasmissibilità agli eredi


In tema di responsabilità amministrativa, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissione del debito agli eredi non è automatica, ma presuppone il preventivo accertamento che il de cuius si sia indebitamente arricchito (il che può non verificarsi in molte fattispecie in cui pur il responsabile abbia procurato un danno erariale, quali quelle in cui il condannato abbia colposamente omesso il recupero di un credito erariale in favore dell’amministrazione) e che anche gli eredi se ne siano giovati.

Tale accertamento rientra nella giurisdizione del magistrato contabile.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30856 del 29 novembre 2018.

Nel caso di specie, formatosi il titolo nei confronti del de cuius, a carico del quale risultava pronunciata una sentenza definitiva della Corte dei conti che lo condannava al risarcimento del danno erariale, l’esattore aveva direttamente notificato agli eredi del soggetto condannato le cartelle esattoriali, senza che vi fosse stato preventivo accertamento dell’inverarsi dei presupposti di trasmissione del debito.

Gli eredi avevano proposto opposizione all’esecuzione deducendo la mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo che “… la condanna per responsabilità amministrativa emessa nei confronti dell’autore dell’illecito, poi deceduto, non è direttamente opponibile agli eredi quale titolo esecutivo efficace per il recupero del credito dal momento che non ha potuto costituire oggetto di tale giudizio l’accertamento dei presupposti per la trasmissione del debito dall’autore dell’illecito ai suoi eredi“.

Come ribadito dalla Corte di Cassazione, anche quando sia intervenuto un accertamento definitivo in merito alla responsabilità contabile di un soggetto, il quale abbia subito una condanna per danno erariale, la trasmissione del debito agli eredi non è automatica (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 19280 del 2018).

A tal proposito è necessario che il giudice contabile accerti la sussistenza o meno del doppio presupposto dell’illecito arricchimento del de cuius e dell’indebito arricchimento degli eredi, richiesti dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai fini della trasmissibilità agli eredi dell’accertata responsabilità contabile del de cuius (Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, sentenza n. 61/2017).


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