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Personale: escluso il rimborso delle spese legali se il difensore non è scelto di comune accordo


Il dipendente pubblico non ha diritto ad ottenere, da parte dell’amministrazione pubblica, il rimborso delle spese legali sostenute qualora abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all’amministrazione stessa, o qualora, si sia limitato a comunicare all’ente la nomina già effettuata.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31324 depositata il 4 dicembre 2018.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva negato al dipendente il rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio penale, concluso con l’estinzione per prescrizione dei reati omissivi contravvenzionali contestati (nella specie si trattava della violazione della normativa in tema di adizione di misure di sicurezza relative all’impianto elettrico di una scuola), in quanto il dipendente aveva omesso di comunicare il procedimento penale a suo carico e non aveva coinvolto in alcun modo l’ente nella scelta del difensore.

I giudici di legittimità hanno ribadito che il diritto del dipendente ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale conclusosi con l’assoluzione non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti d’ufficio.

In ottemperanza a quanto prescritto dell’articolo 28 del CCNL 14 settembre 2000, infatti, è necessario vi sia una condivisione con l’amministrazione nella scelta del legale che assumerà la difesa del dipendente.

Ciò al fine di consentire all’amministrazione di valutare preventivamente l’assenza di un possibile conflitto d’interesse con il dipendente sottoposto a giudizio.


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