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Liguria, del. n. 131 – Segretario comunale che svolge funzioni di RUP: erogabili gli incentivi?


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 al Segretario generale che ha svolto attività di Rup in un ente privo di dirigenza.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 131/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 dicembre, hanno ricordato che la norma esclude dalla percezione degli incentivi per funzioni tecniche il “personale con qualifica dirigenziale”.

Pertanto, l’erogazione degli incentivi tecnici al Segretario generale che svolge le funzioni di Rup è possibile solo nella misura in cui venga esclusa l’equiparazione dello stesso, in considerazione della fascia professionale di appartenenza, al personale con qualifica dirigenziale.

Sotto tale profilo, il CCNL 16.05.2001 sancisce che i segretari comunali siamo ripartiti in tre fasce professionali (articolo 31), disciplinando analiticamente le equiparazioni di ciascuna fascia con le varie categorie o aree professionali, in caso di mobilità presso le altre pubbliche amministrazioni.

L’articolo 32 del richiamato CCNL, in particolare, nel disciplinare la mobilità, dispone che “il segretario collocato nella fascia professionale B, con stipendio tabellare economico di cui all’art 39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale” e che “il segretario collocato nella fascia A è equiparato al personale con qualifica dirigenziale”.

In merito all’inquadramento dei Segretari comunali nei ruoli dirigenziali in caso di mobilità si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, che con sentenza n. 786 del 19 gennaio 2016 hanno ricostruito (anche de iure condendo) il quadro normativo disciplinante la materia.

Da quanto sopra, è evidente che l’equiparazione del Segretario comunale al dirigente ai fini dell’erogazione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del d.lgs 50/2016 presuppone, al pari dell’equiparazione ai fini della mobilità, la soluzione di complesse problematiche di stampo schiettamente giuslavoristico che – al pari dell’interpretazione del contratto collettivo di riferimento – sono sottratte alla cognizione della Corte dei Conti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 131 -18


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