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Concorsi: la scelta del numero di candidati da ammettere alle prove scritte dopo la preselezione


L’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella scelta della soglia di domande al di sopra della quale indire la prova preselettiva, nonché della soglia dei candidati da ammettere, in caso di preselezione, alle successive fasi concorsuali.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5645 del 2 ottobre 2018.

L’art. 7, comma 2 bis, del D.P.R. n. 487 del 1994, dispone che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale”.

Lo strumento delle prove preselettive risponde allo scopo di consentire una preliminare scrematura dei candidati, funzionale ad assicurare l’economicità e la celerità del procedimento.

La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni che spetta all’amministrazione decidere, di volta in volta, in base alle esigenze del caso concreto, il numero massimo dei candidati da ammettere allo svolgimento delle prove scritte dopo la preselezione (Tar Lazio-Roma, sent. n. 3190/2018 e n.  11347/2017).

La preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso.

A questo scopo l’amministrazione può fissare una soglia minima numerica predeterminata e assoluta di punteggio per il superamento della prova preselettiva, ovvero prevedere un “numero-limite” di candidati da ammettere alle prove scritte.

In ogni caso, come evidenziato nelle Linee guida sulle procedure concorsuali, è necessario calibrare la difficoltà delle prove in relazione all’esigenza di avere una graduatoria non troppo concentrata.

Nel caso in cui si ammettano i primi della graduatoria, per esempio, occorre evitare di proporre domande talmente facili da ammettere soltanto coloro che rispondono correttamente a tutte o a quasi tutte le domande: si rischierebbe di escludere ottimi candidati, che commettessero pochissimi errori.

Nel caso in cui si ammettano tutti quelli che superino un certo punteggio minimo, occorre prevenire lo stesso rischio, che si avrebbe nel caso in cui fosse eccessivamente difficile arrivare a quel punteggio minimo, ma anche evitare di ammettere un numero eccessivo di candidati.


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