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Affidamenti fino a 40.000 euro: non necessitano di valutazione comparativa tra più offerte


Gli affidamenti contrattuali di importo inferiore ai 40.000 euro non necessitano di un previo confronto comparativo tra più offerte, essendo attribuito al responsabile del procedimento il potere di procedere direttamente all’affidamento del servizio.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana con la sentenza n. 1235 del 3 ottobre 2018.

Il significato proprio dell’affidamento diretto, come ambito contrapposto a quello del confronto comparativo necessario fra più offerte, è ora reso esplicito dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, laddove si afferma che con riferimento ai contratti di importo inferiore ai 40.000 euro è possibile un “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.

Si tratta infatti di esplicita enunciazione della circostanza che l’affidamento diretto ben può essere svincolato da una valutazione comparativa tra più offerte.

La norma risulta configurare, attraverso la evocazione di un “affidamento diretto”, una enclave di affidamenti contrattuali che, in ragione del loro importo assai contenuto, non necessitano di un previo confronto comparativo tra più offerte, essendo attribuito al responsabile del procedimento il potere di procedere direttamente all’affidamento del servizio.

Di conseguenza, relativamente agli affidamenti diretti, non è possibile censurare la mancanza di “confronto concorrenziale”.

Naturalmente anche tali affidamenti non possono considerarsi del tutto esenti da sindacabilità, potendo nei loro confronti essere formulate censure di scorretto esercizio del potere amministrativo e di violazione di generali principi di trasparenza e imparzialità amministrativa.

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