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Lombardia, del. n. 295 – Partecipazioni societarie in Gruppi di Azione Locale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità della partecipazione societaria in un Gruppo di Azione Locale (GAL), società mista pubblico/privata, costituitasi per la gestione del Programma di sviluppo rurale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 295/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 ottobre, hanno evidenziato che la disciplina dei Gruppi di Azione Locale (GAL) è dettata dall’articolo 34 del Regolamento 1303 del 17.12.2013 (pubblicato sulla G.U dell’Unione Europea il 20.12.2013), espressamente richiamato dall’articolo 4, comma 6, del d.lgs. 175/2016.

Tale norma, al comma 1, conferisce ai GAL il compito di elaborare e attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Pur demandando agli Stati Membri la legislazione specifica per regolare i rispettivi ruoli pubblico-privato del GAL, lo stesso articolo al comma 3 definisce i compiti dei GAL; in dettaglio:

  1. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
  2. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
  3. garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
  4. preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
  5. ricevere e valutare le domande di sostegno;
  6. selezionare le operazioni e fissare l’importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all’organismo responsabile della verifica finale dell’ammissibilità prima dell’approvazione;
  7. verificare l’attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

E il successivo comma 4 stabilisce che (f)atto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Inoltre, secondo il comma 3, lettera b) dell’art. 34 del Regolamento europeo 1303 del 17.12.2013, la soglia minima di partecipazione al GAL (in termini di voti esprimibili) di partner non pubblici è del 50% (a differenza del 30% previsto per il partenariato pubblico/privato dall’articolo 17, comma 1, del d.lgs. 175/2016).

Questo in linea con la concezione che i GAL debbano garantire l’effettiva partecipazione dei partner locali interessati con un principio noto della “porta aperta” che mantenga in una forte partecipazione non pubblica l’essenza della manifestazione di interesse alle esigenze del territorio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 295-18


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