Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, del. n. 178 – Trasporto scolastico: non è servizio pubblico locale a domanda individuale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 63/2017, secondo cui gli enti locali “assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati”.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 178/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre, hanno ribadito che il servizio di trasporto scolastico non è ricompreso tra le categorie dei servizi pubblici e, pertanto, non possono reputarsi immediatamente applicabili i vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal menzionato D.M. n. 131/83 (in tal senso, sez. Sicilia, del. n. 115/2015).

L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 63/2017, tuttavia, prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta.

Ne discende che, ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’ente locale, la disposizione non consente l’erogazione gratuita di tale servizio prevendendo, al contrario, la corresponsione di una quota di partecipazione diretta, che dunque presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli utenti (sez. Campania, del. n. 222/2017).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 178 -18


Richiedi informazioni