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Lombardia, del. n. 279 – Dirigente assegnato ad altro incarico prima della scadenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 18, del d.l. 238/2011, secondo cui, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, è possibile “disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi”.

In particolare l’ente ha chiesto se la locuzione “trattamento economico in godimento” debba includere, oppure no, la retribuzione di risultato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 279/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre, hanno evidenziato che tale norma assicura al dirigente, come compensazione (nel caso di possibile passaggio anzitempo, indipendentemente dal merito, ad altro, per assicurare “funzionalità e flessibilità”), il “trattamento economico in godimento”.

Una compensazione che, pur includendo tutti gli elementi della retribuzione, va contemperata con la disponibilità “del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi” .

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 279 -18


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