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Danno erariale derivante dall’indebita percezione dell’indennità di congedo straordinario


Risponde di danno erariale il dipendente che, al fine di ottenere la remunerazione per congedo straordinario, autocertifica la sussistenza di una situazione non corrispondente al vero, ovvero il requisito della convivenza con il portatore di handicap grave, imprescindibilmente richiesto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla percezione di tale indennità.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, con la sentenza n. 811 depositata l’11 ottobre 2018.

Nel caso di specie il dipendente aveva percepito l’indennità di congedo straordinario per l’assistenza della madre versando, quest’ultima, in situazione di handicap di rilevante entità.

A tal fine, nella richiesta di congedo, il dipendente aveva dichiarato di convivere nella stessa abitazione con la madre, bisognosa di cure, mentre successivamente era emerso che la sua abitazione era sita nella stessa via ma ad un diverso civico.

Il congedo retribuito per assistere soggetti portatori di handicap è disciplinato dall’articolo 42 del d.lgs. 151/2001, il quale prevede la possibilità di fruire di un congedo straordinario retribuito (della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa) per assistere familiari portatori di handicap grave.

Originariamente avevano diritto a fruire del congedo straordinario i soli genitori e i fratelli conviventi (a condizione che entrambi i genitori fossero deceduti).

In seguito quattro sentenze della Corte Costituzionale (nn. 233/2005, 158/2007, 19/2009 e 203/2013) hanno successivamente ampliato il novero degli aventi diritti al beneficio, ricomprendendovi, tra gli altri e secondo l’ordine di priorità stabilito, il figlio convivente con il portatore di handicap grave.

Nello specifico, è necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano il coniuge, la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del disabile grave.

Considerato che il dipendente aveva falsamente dichiarato il requisito della convivenza con la madre, lo stesso è stato condannato a restituire all’Inps le somme indebitamente percepite.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Sicilia sent. n. 811-18


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