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Veneto, del. n. 369 – Assunzioni con forme di lavoro flessibile: limite di spesa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per il Comune – di poco sopra i 5000 abitanti – al fine di garantire l’esercizio di funzioni essenziali e l’erogazione dei servizi alla cittadinanza, di derogare alla prescrizione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, ricorrendo a forme di lavoro flessibile per la sostituzione di una dipendente assente per maternità.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 369/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno richiamato il principio espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 15/2018 secondo cui, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente.

Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 369 -18


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