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Liguria, del. n. 116 – Spesa personale: niente vincoli per le spese etero-finanziate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 disciplinate i limiti di spesa per il personale assunto con contratti a tempo determinato o altri c.d. flessibili.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile escludere dal limite di spesa il personale a tempo determinato assunto al fine di garantire l’apertura dello sportello Info Parco (di informazione turistica) e del Museo, in considerazione della copertura della spesa con il contributo dell’Ente Parco, i proventi dei biglietti delle visite e sponsorizzazioni private.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 116/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 ottobre, hanno chiarito che possono essere esclusi dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006) ed alle spese per contratti di lavoro c.d. flessibili (art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010), oltre alle fattispecie indicate espressamente dalla legge, anche quelle interamente gravanti su fondi dell’Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati.

Inoltre, sulla base dei più recenti approdi nomofilattici, risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 116 -18


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