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Piemonte, del. n. 100 – Personale: ricorso a risorse esterne solo per esigenze straordinarie e temporanee


Se il servizio ha carattere essenziale e continuativo, è necessario che l’ente faccia ricorso alle proprie risorse interne, altrimenti il ricorso continuativo allo strumento dell’incarico professionale rischia di tradursi in una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, nella deliberazione n. 100 depositata il 12 settembre 2018 a seguito dell’analisi di un atto di spesa relativo a un incarico professionale affidato in modo continuativo nell’arco dell’ultimo quinquennio (nel caso di specie, di veterinario consulente per il benessere animale).

Come ribadito dai magistrati contabili, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge (enucleati dall’articolo 7 del d.lgs. 165/2001) possono ricorrere a personale esterno.

I caratteri di eccezionalità e temporaneità devono sussistere non solo con riferimento a forme di collaborazione occasionale, ma anche in relazione a incarichi di collaborazione a carattere continuativo e coordinato.

Questi ultimi, infatti, fino a quando potranno essere legittimamente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni (ovvero fino al 1° gennaio 2019, stante il divieto di cui al comma 5-bis dell’art. 7 d.lgs. 165/2001 “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”), devono comunque avere natura temporanea, in quanto conferiti allo scopo di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo per le quali l’amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse umane e professionali presenti al suo interno.

Proprio per assicurare che le amministrazioni svolgano le loro funzioni ordinarie con il personale in dotazione, l’articolo 7 del d.lgs. 165/2001, dispone che “il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 100 -18


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