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Truffa per false timbrature: se reiterata è da escludersi la tenuità del fatto


Il dipendente che evidenzia una sostanziale consuetudine a porre in essere comportamenti illeciti, consistenti nel farsi timbrare il badge in entrata, ovvero in uscita, cioè una volta al giorno, da un’altra persona, non può richiedere l’applicazione della causa di non punibilità.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 38997 del 13 luglio 2018.

Nel caso di specie il dipendente era stato condannato per il reato di truffa aggravata poiché aveva fatto marcare il proprio badge nell’orologio segnatempo ad altre persone, conseguentemente allontanandosi dal luogo di lavoro ed ottenendo così un ingiusto profitto.

I giudici di legittimità hanno confermato la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis cod. pen..

Ai sensi di tale norma la punibilità può essere esclusa solo se “l’offesa è di particolare tenuità” ed “il comportamento risulta non abituale”.

Pertanto, nei casi in cui la condotta complessivamente posta in essere evidenzi un comportamento abituale deviante, la causa di esclusione della punibilità non può essere applicata.


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