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Toscana, del. n. 61 – Dipendente/amministratore società in house: compensi


Un sindaco ha chiesto se i compensi corrisposti all’ente da parte di una società partecipata, relativi alla partecipazione del dipendente comunale, nominato amministratore della società, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano soggetti al limite di spesa di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 61/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 settembre, hanno ribadito che sia le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, essendo destinate ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale, in ragione del concreto utilizzo delle risorse stesse, devono soggiacere ai limiti di spesa vigenti in materia.

Ciò in quanto l’espressione “ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” (contenuta nell’articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, riprodotta nel comma 236 e riproposta nel comma 2 dell’art. 23 del decreto legislativo 75/2017) indica la precisa volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse a tal fine impiegate.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Toscana del. n. 61-18


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