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Piemonte, del. n. 97 – Acquisto immobili da parte della p.a.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 12, comma 1 ter, del d.l. 98/2011 che limita l’acquisto di beni immobili da parte degli enti locali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 97/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 settembre, hanno ricordato che tala norma, a differenza di quanto previsto per l’anno 2013, non vieta l’acquisto di immobili, ma, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, subordina l’acquisto ad una previa valutazione da parte dell’Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte dei Conti, l’espressione “operazioni di acquisto di immobili” comprende tutti i contratti che comportano per la pubblica amministrazione l’acquisto a titolo oneroso della proprietà o di un altro diritto reale su beni immobili.

È necessario, tuttavia, che vi sia “una contrattazione tra le parti con specifico riferimento al prezzo” (in tal senso da ultimo sez. Veneto, del. n. 110/2018), con la conseguenza che deve escludersi dall’ambito di applicazione della norma l’acquisto di immobili a seguito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità (sez. Veneto, del. n. 148/2013; sez. Puglia, del. n. 89/2013).

Ne deriva, pertanto, che rientrano senz’altro nell’ambito di applicazione della norma tutti i contratti tipici o atipici che comportano l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili dietro pagamento di un prezzo a carico dell’amministrazione pubblica.

Nel caso, pertanto, di contratti, come il leasing traslativo o il rent to buy, in cui l’effetto acquisitivo è comunque previsto, anche se spesso in via opzionale, il corrispettivo del godimento incamera una quota di prezzo (in tal senso ex multis per il leasing traslativo Cass. Sez.  5, 29 marzo 2017, n. 8110 e per il rent to buy la disciplina legislativa di cui all’art. 23 del d.l. 133/2014), che non può non essere considerata dall’amministrazione nel momento della stipula del contratto e che implica quelle valutazioni di indispensabilità ed indilazionabilità dell’operazione, nonché di congruità del prezzo previste dall’articolo 12, comma 1 ter, del d.l. 98/2011.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 97-18


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