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Lombardia, del. n. 237 – Assunzione profilo professionale diverso rispetto a quello cessato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al corretto calcolo delle facoltà assunzioni dell’ente in particolare chiedendo se, ai fini del rispetto dell’articolo 1, comma 228 della legge 208/2015, per   “spesa relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”, debba intendersi la spesa “annuale e teorica” corrispondente al profilo e categoria professionali del dipendente cessato, oppure se occorra fare riferimento alla spesa che l’ente sosterrà effettivamente in virtù della propria programmazione relativa alle assunzioni di personale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 237/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 settembre, hanno osservato che la norma pone un limite finanziario alle assunzioni derivanti dalle cessazioni dei vari rapporti di lavoro rappresentato dalla spesa affrontata per i dipendenti non più in servizio.

La norma, pertanto, è indifferente alla categoria cui il dipendente che verrà assunto appartiene, sempre che l’assunzione sia contenuta nel limite di spesa che la cessazione dal servizio ha comportato.

Una diversa lettura della disposizione legislativa impedirebbe alle amministrazioni di variare la propria dotazione organica, ovvero la programmazione delle assunzioni in una diversa declinazione dei vari profili professionali rispetto a quelli cessati, che invece la P.A. è libera di determinare purché nel rispetto dei vincoli finanziari che l’ente è tenuto a rispettare.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 237-18


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