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Lombardia, del. n. 232 – Personale: possibile un duplice incarico?


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla compatibilità tra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso un ente locale e il contemporaneo svolgimento di un incarico dirigenziale ex art. 110 Tuel.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 232/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 settembre, hanno ricordato che nell’ambito del rapporto d’impiego pubblico vige il principio dell’esclusività della prestazione lavorativa (a mente dell’art. 98, I comma, Cost.: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”), con le sole eccezioni previste dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dagli artt. 60 e ss. D.P.R. n. 3/1957.

L’art. 65 del D.P.R. n. 3/1957, in particolare, afferma che “gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”, con la conseguenza che “l’assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall’impiego precedente”.

Nello stesso senso l’art. 110 Tuel, comma 5, precendente alla modifica disposta con l’art. 11, comma 1, lett. b) D.L. n. 90/2014, così statuiva: “il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del comma 2. L’amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico”.

Nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 110 Tuel, dunque, non solo si ribadiva l’impossibilità della coesistenza di un contratto stipulato in base a tale disposizione in costanza di altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, ma ne derivava la risoluzione di diritto del preesistente rapporto di lavoro, residuando la possibilità per il dipendente di essere riassunto alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, subordinatamente alla vacanza del posto in organico.

L’attuale formulazione dell’art. 110 del Tuel, nel ribadire l’impianto di riferimento ora richiamato, ne mitiga gli effetti, facendo salva la possibilità di mantenimento del rapporto di lavoro in essere, a fronte della concessione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspettativa prevista dalla medesima disposizione, fermo il generale principio di divieto di cumulo sopra ricordato.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 232-18


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