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Assenteismo fraudolento: danno (patrimoniale diretto ed all’immagine) alla P.A.


Il dipendente-autista che durante l’orario di servizio utilizza l’automezzo ricevuto in dotazione per finalità diverse da quelle di servizio, ovvero per provvedere al disbrigo di faccende personali, risponde del danno inferto all’immagine dell’amministrazione.

Il danno all’immagine si atteggia quale “danno pubblico” in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all’interno ed all’esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell’azione dell’amministrazione.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 220 depositata il 19 settembre 2018.

Nel caso di specie era emerso che il dipendente-autista del veicolo scuolabus, anziché adempiere alle necessarie attività a cui era preposto, garantendo la corretta erogazione del servizio e maturando il diritto alla retribuzione, aveva utilizzato l’automezzo durante l’orario di servizio per motivi egoistici e personali.

Tali condotte integrano la responsabilità di tipo amministrativo-contabile puntualmente delineata dall’art. 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 che sanziona la specifica fattispecie dell’assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad essa l’azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all’immagine) derivatone a carico a carico della P.A.

Tale danno consiste, più in particolare, nel grave nocumento arrecato al prestigio, all’immagine ed alla personalità pubblica della P.A., in conseguenza della condotta illecita serbata dai propri dipendenti.

Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell’art. 97 Cost. (in dispregio delle funzioni e responsabilità degli agenti pubblici) “si traduce, infatti, in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell’apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata” (così, testualmente, Corte Conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10).

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Toscana sent. n. 220-18


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