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Appalti: legittima la soglia di sbarramento per l’offerta tecnica


Alla stregua della disciplina comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici dispongono della libertà di determinare, conformemente alle loro necessità, il livello di qualità tecnica che le offerte presentate devono garantire in funzione delle caratteristiche e dell’oggetto dell’appalto, nonché della libertà di stabilire una soglia minima che tali offerte devono rispettare da un punto di vista tecnico.

Questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza n. C-546/16 del 20 settembre 2018.
Se è vero che l’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/24 dispone che qualsiasi operatore economico interessato può presentare, in una procedura aperta, un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara, la direttiva in parola autorizza tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici a imporre, nell’ambito di tale procedura, requisiti minimi per la valutazione tecnica.

Pertanto, le amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità, nella fase di aggiudicazione, di escludere le offerte presentate che non raggiungono la soglia di punteggio minimo prestabilita nell’ambito della valutazione tecnica e che, dunque, non corrispondono alle esigenze dell’amministrazione.

Ciò a prescindere dal numero di offerenti restanti.

Come precisato dalla Corte di giustizia, se anche dovesse rimanere, a seguito della valutazione tecnica, una sola offerta che possa essere presa in considerazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, quest’ultima non è comunque tenuta ad accettarla potendo, al contrario, porre fine a tale procedura e, se necessario, indire una nuova procedura con diversi criteri di aggiudicazione.


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