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Interim di qualifiche dirigenziali in posizione verticale: non spettano ulteriori compensi


Il segretario generale dell’ente camerale che assume la responsabilità di strutture sott’ordinate per vacanza di uno dei corrispondenti dirigenti non ha diritto all’erogazione di una seconda retribuzione di risultato, atteso che la competenza della struttura più ampia e le relative responsabilità ad essa connesse ricomprendono anche quelle delle strutture sott’ordinate.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 212 depositata il 7 settembre 2018.

Nel caso di specie era emerso che il segretario generale della Camera di Commercio si era autoliquidato un plus di retribuzione di risultato in conseguenza dei cc.dd. interim assunti per due aree di funzioni dirigenziali rimaste senza titolare.

I giudici contabili, dopo aver ribadito che il trattamento economico del dirigente ha carattere onnicomprensivo, hanno richiamato l’orientamento espresso dall’ARAN secondo cui in presenza di una dinamica di tipo verticale (dirigente sovraordinato che assume funzioni di posto di qualifica dirigenziale vacante) non è possibile riconoscere al dirigente cui viene conferito l’interim della struttura più ampia anche la retribuzione di risultato delle strutture sott’ordinate.

Infatti, la competenza della struttura più ampia e le relative responsabilità ad essa connesse ricomprendono ordinariamente anche quelle delle strutture sott’ordinate.

Ciò comporta che il dirigente titolare della prima assume la responsabilità delle seconde, in caso di vacanza delle stesse, a prescindere da ogni formale conferimento di uno specifico incarico ad interim.

Di conseguenza, il pagamento di una seconda retribuzione di risultato per i medesimi incarichi ad interim e per il medesimo anno di riferimento risulta del tutto ingiustificata.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Toscana del. n. 212-18


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