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Concorsi: criteri di valutazione dei titoli nella prima seduta


Nei concorsi pubblici la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli deve essere effettuata nella prima seduta della commissione giudicatrice, prima dell’esame delle domande, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli posseduti dai ricorrenti determini criteri non obiettivi.

L’inosservanza di siffatta regola procedimentale costituisce un vizio per eccesso di potere talmente grave da inficiare la legittimità dell’intera procedura concorsuale, al punto da determinare l’integrale annullamento del concorso.

Questo il principio ribadito dal Tar Sicilia, Catania, con la sentenza n. 1641 del 30 luglio 2018.

Nel caso di specie, dalla lettura del verbale era emerso che la Commissione, nella prima seduta, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati, al fine di escludere vincoli di parentela, motivi ostativi, o cause di incompatibilità dei singoli commissari, aveva esaminato le istanze di partecipazione ed ammesso i candidati in possesso dei requisiti (generali e specifici) prescritti dal bando.

Solo dopo l’esame delle istanze di partecipazione, e non prima, erano stati elaborati i criteri di valutazione dei titoli.

Come ribadito dai giudici amministrativi, la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell’intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’intero operato e del giudizio della Commissione.

A tal proposito l’articolo 12 del d.P.R. n. 487/1994, dispone che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

Lo scopo di tale disposizione è garantire l’imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale, in ossequio ai principi di cui all’art. 97 Cost., imponendosi, di conseguenza, la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri.

Pertanto, in sede di concorso pubblico, la commissione giudicatrice, nella prima seduta, è tenuta a determinare in astratto ed in modo completo ed analitico i criteri di valutazione dei titoli prima di prendere visione dei titoli prodotti dai concorrenti, onde escludere la possibilità di adottare criteri non obiettivi al fine di favorire taluno dei candidati.

Trattandosi di una regola procedimentale finalizzata alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non costituisce una irregolarità meramente formale, bensì un vizio che incide sulla legittimità dell’intero procedimento concorsuale.

 

 


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