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Refezione scolastica: la “disponibilità” del centro cottura attiene alla fase di esecuzione


La disponibilità di un centro di cottura, in quanto elemento materialmente necessario per l’esecuzione del contratto di appalto del servizio di mensa scolastica, è legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto.

Diversamente, infatti, si configurerebbe una violazione sia del principio di non discriminazione, sia del principio di parità di trattamento producendo un iniquo vantaggio agli operatori economici già operanti sul territorio di riferimento.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 5504 del 14 settembre 2018.

Nel caso di specie la lex specialis prevedeva, tra i criteri di valutazione dell’offerta, la disponibilità di un secondo centro di cottura entro un dato perimetro territoriale.

I giudici amministrativi, confermando quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e dell’Anac, hanno ribadito che la disponibilità del centro di cottura non deve intendersi come già comprovabile al momento della presentazione dell’offerta, ovvero in una fase in cui i concorrenti non hanno alcuna certezza di aggiudicarsi la commessa.

E’ sufficiente, anche ai fini del rispetto della par condicio, che vi sia una formale dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro di cottura, sulla cui base la Stazione Appaltante potrà poi pretendere a pieno diritto che sia acquisita la disponibilità effettiva della struttura, ciò ai fini della stipula e della successiva esecuzione del contratto d’appalto (Tar Campania, Napoli, sent. n. 2083/2018; Anac, del. n. 716/2018; Anac, parere n. 36/2016).


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