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Concessione di un bene demaniale: disciplina applicabile per l’affidamento


Per le concessioni di beni pubblici demaniali non trova applicazione la puntuale disciplina dettata dal d.lgs. 50/2016 per le concessioni di servizi e lavori pubblici.

Pertanto, per la procedura per la concessione di un bene pubblico demaniale ad uso stabilimento balneare e relativo arenile, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 50/2016, è necessario e sufficiente il “rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 9344 del 14 settembre 2018.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale le concessioni demaniali marittime, se da un lato necessitano di una procedura ad evidenza pubblica, in quanto idonee a fornire una situazione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, dall’altro devono essere tenute ben distinte dall’istituto della concessione di servizi e lavori pubblici, con l’ulteriore specificazione che anche la disciplina di cui agli artt. 164 ss. del d. lgs. 50/2016 è destinata a trovare applicazione subordinatamente alla sussistenza di specifici presupposti e nei limiti della compatibilità (Tar Toscana, sent. n. 822/2015).


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