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Appalti: il servizio deve essere svolto secondo quanto offerto in sede di gara


Per effetto della consegna anticipata del servizio per ragioni di urgenza, che interviene nella fase tra aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto, l’aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni indicate nella sua offerta tecnica.

Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 9215 del 10 settembre 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva revocato, prima della stipula del contratto, l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico, per il fatto che il servizio, avviato in via d’urgenza, era stato svolto dall’operatore in modo difforme da quanto indicato nell’offerta tecnica e, in particolare, tramite mezzi differenti da quelli promessi e con l’utilizzo di una autorimessa non idonea all’uso e, comunque, anch’essa non corrispondente a quanto dichiarato nell’offerta.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’inizio della fase esecutiva dell’appalto non presuppone necessariamente la sottoscrizione del contratto, essendo a tal fine sufficiente che, a seguito dell’aggiudicazione, le parti abbiano comunque iniziato l’esecuzione del rapporto (Tar Toscana, Sez. I, 29 marzo 2018 n. 474).

Di conseguenza, pur in mancanza della formale sottoscrizione del documento contrattuale, l’aggiudicataria dell’appalto incaricata dell’esecuzione d’urgenza, è tenuta a porre in essere, fin dall’inizio dell’esecuzione, le prestazioni indicate nella sua offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018 n. 120).

I giudici amministrativi hanno pertanto ritenuto legittima la revoca dell’aggiudicazione disposta dall’amministrazione considerato che le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, entrano a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie, cosicché la loro mancata attuazione costituisce comunque grave inadempimento.

 


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