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Segretario: danno erariale derivante dall’indebita percezione di emolumenti non dovuti


Risponde di danno erariale il segretario comunale che percepisce indebitamente l’indennità di Direttore generale e una R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) in misura superiore a quanto spettante.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 217 depositata il 7 settembre 2018.

Come evidenziato dai giudici contabili, l’indennità di Direttore generale era stata disciplinata dall’art. 44 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, in forza del quale nei Comuni in cui non era stato nominato un Direttore Generale esterno, le funzioni di cui all’art. 108 del Tuel potevano essere affidate al Segretario comunale, cui era riconosciuto uno specifico compenso, in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento.

Con la legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, lett. d), modificata dalla legge n. 42/2010 art. 1 quater, lett. d), è stata limitata la possibilità della nomina di un Direttore Generale solamente ai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

La giurisprudenza contabile, sin dal 2010 (Sezione Regionale Controllo Regione Lombardia parere 593/2010) ha affermato che la soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico.

L’impossibilità di conferire tali funzioni al segretario comunale ha come corollario il divieto di corrispondere un compenso aggiuntivo al medesimo funzionario.

Oltre all’illecita percezione dell’indennità di direzione generale, i giudici contabili hanno contestato al segretario comunale la spettanza dell’indennità di risultato (percepita in maniera continuativa nella misura massima senza alcuna valutazione di risultato, in difformità da quanto stabilito sia in sede amministrativa che giudziaria), nonché l’erronea corresponsione dell’indennità di anzianità (corrisposta con cadenza mensile per un importo pari a quanto previsto per la intera annualità).

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Toscana del. n. 217 -18


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