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Danno erariale derivante dalla manipolazione della rilevazione delle presenze orarie


Il dipendente pubblico che attesta falsamente la propria presenza in ufficio, mediante la reiterata alterazioni delle presenze registrate dal sistema informatico, viola un fondamentale obbligo di servizio, rappresentato dal dovere di fornire la prestazione di lavoro secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego intrattenuto con la propria amministrazione, cagionando alle pubbliche finanze un danno pari alla retribuzione da questa indebitamente erogata senza ricevere in cambio la corrispondente attività lavorativa.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo, con la sentenza n. 110 depositata il 6 settembre 2018.

Nel caso di specie, nell’ambito di verifiche dei sistemi di gestione del personale, era emerso che il dipendente aveva effettuato numerosi e reiterati interventi manuali sul sistema di rilevazione delle presenze, al fine di manipolare gli orari di ingresso e di uscita: questi era solito entrare in ritardo, uscire in anticipo, assentarsi in pausa anche per la durata di ore, aggiustando poi le rilevazioni delle presenze a suo piacimento con lo scopo evidente di frodare l’amministrazione a proprio vantaggio.

La procura contabile aveva convenuto in giudizio il dipendente, ritenuto responsabile di aver causato all’ente un danno patrimoniale e un danno da disservizio, pari al costo delle risorse umane impiegate per individuare le fraudolente attestazioni della presenza in servizio e per seguire il procedimento.

I giudici contabili hanno accolto la pretesa risarcitoria promossa dalla procura, tenuto conto che da tale illecito comportamento del dipendente discende, in modo consequenziale, l’effettuazione, da parte dello stesso, di una prestazione lavorativa oraria sistematicamente inferiore rispetto a quella dovuta o comunque rispetto a quella artificiosamente fatta risultare nel sistema di rilevazione delle presenze.

A ciò deve aggiungersi il dispendio di risorse pubbliche cagionato dalle successive attività di individuazione e repressione dell’illecito.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Abruzzo del. n. 110 -18


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