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Mancata attribuzione degli obiettivi: retribuzione di risultato non dovuta


La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata.

L’attribuzione degli obiettivi si pone, dunque, rispetto al diritto a percepire la retribuzione di risultato, quale presupposto normativo e contrattuale, e da ciò consegue che va escluso che tale retribuzione spetti per il solo fatto dell’espletamento di funzioni superiori.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 17371 del 3 luglio 2018.

La retribuzione di risultato ha come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti dell’ente locale in relazione a specifici programmi rivolti in tal senso.

Si tratta, quindi, di un emolumento che certamente non è suscettibile di corresponsione “automatica”, essendo al contrario necessaria una attenta valutazione dei risultati dell’attività dirigenziale in relazione ad obiettivi previamente stabiliti, chiari, concreti e misurabili sulla base di specifici indicatori di performance.

Di conseguenza, in assenza di una reale predefinizione di obiettivi, ulteriori e diversi da quelli riconducibili alla ordinaria attività dirigenziale, l’amministrazione non può riconoscere e, dunque, erogare alcuna indennità di risultato (Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, sentenza n. 355/2018).

Ugualmente impedisce l’erogazione della retribuzione di risultato, la mancanza di ogni valutazione o una valutazione non positiva, delle attività e dei risultati conseguiti.


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