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Passaggio tra amministrazioni: il riassorbimento dell’assegno ad personam


In caso di passaggio diretto da un’amministrazione all’altra, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, i dipendenti hanno il diritto al mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto prima del trasferimento ma tale trattamento, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, deve essere progressivamente riassorbito al fine di non ledere il principio della parità di trattamento fra tutti i lavoratori dipendenti della medesima amministrazione, così come previsto dall’articolo 45 del d.lgs. 165/2001.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 13259 del 28 maggio 2018.

La Corte ha ribadito che in caso di cessione del contratto di lavoro, mutando la sola titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al mantenimento del trattamento economico di cui già godeva, in applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione da intendersi come divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito.

Tale principio opera, tuttavia, nei limiti della regola del riassorbimento ove subentri una retribuzione complessivamente migliore per tutti i dipendenti, perché l’ulteriore salvaguardia del divario sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento di tutti i lavoratori dipendenti del medesimo soggetto.

Il principio dell’assorbimento del migliore trattamento economico acquisito dal lavoratore, in occasione di miglioramenti dell’inquadramento professionale e/o di futuri aumenti retributivi riconosciuti allo stesso, trova fondamento, secondo la Corte, nell’art. 2 comma 3 del D.lgs. 165/2001 il quale dispone che “(..) L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali (..)” e che “(..)Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione.”


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