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Verifica dell’anomalia: le giustificazioni non possono modificare l’offerta presentata in gara


Nel subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta l’operatore economico deve rendere le giustificazioni in stretta aderenza all’offerta per come è stata originariamente formulata nelle sue caratteristiche e componenti qualitative e quantitative, senza cioè modificare gli elementi costitutivi della stessa.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 8675 del 2 agosto 2018.

Nel caso di specie l’aggiudicataria, in sede di giustificativi, aveva modificato la struttura del progetto tecnico presentato in sede di gara, operando un taglio del personale da utilizzare per la gestione del servizio, come risultante dall’offerta tecnica.

Come ribadito dai giudici amministrativi il sub procedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile.

Pertanto, le giustificazioni vanno svolte in stretta aderenza all’offerta come formulata nelle sue caratteristiche e componenti quali-quantitative, nelle modalità di attuazione esposte impegnativamente ai fini della selezione concorsuale.

E’ su tali elementi costitutivi che viene formulato dalla commissione il giudizio valutativo e attribuito il punteggio all’offerente.

Ove si consentisse all’offerente di modificare gli elementi fondanti della sua offerta, oltre che violare la par condicio, si perverrebbe al risultato di non avere più certezza di quale sia l’effettiva e vera offerta sul piano contenutistico e dei suoi elementi caratteristici.


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