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Tangenti in relazioni a verifiche tributarie: danno all’immagine e danno da disservizio


Il funzionario tributario che esercita la funzione pubblica demandatagli in modo deviato e con profitto personale, inducendo i soggetti verificati a corrispondergli somme di denaro in cambio di un alleggerimento dei risultati delle verifiche fiscali e/o una loro più rapida e superficiale conclusione, pone in essere un comportamento criminoso idoneo a determinare un danno ingiusto a carico dell’Amministrazione di appartenenza (Agenzia delle Entrate), sia a titolo di danno all’immagine che a titolo di danno da disservizio.

Questo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 138 depositata il 3 settembre 2018.

Nel caso di specie era emerso che il funzionario tributario addetto al team del controllo, operante le attività di verifica sui contribuenti, avea percepito tangenti da numerosi soggetti imprenditoriali sottoposti a verifica tributaria per omettere accertamenti o per ridurne l’incidenza, al fine di evitare approfondimenti che avrebbero evidentemente comportato l’emersione di gravi illeciti fiscali.

Tali condotte costituiscono una radicale deviazione rispetto agli obblighi di fedeltà, diligenza, correttezza e buona fede a cui il dipendente deve costantemente riferirsi per assicurare l’esatto adempimento delle prestazioni, nonché rispetto ai canoni della legalità con cui deve essere condotta l’azione di controllo e la lotta all’evasione fiscale preordinata alla tutela dell’integrità delle finanze pubbliche, rispetto alla quale l’accertamento delle violazioni e il conseguente recupero delle imposte  e l’incasso delle relative sanzioni costituisce forma di reintegrazione.

In considerazione della natura, della gravità, della durata e della finalizzazione dei fatti di reato commessi (associazione a delinquere finalizzata a consumare delitti di concussione, corruzione e rivelazione e utilizzazione dei segreti d’ufficio), del disvalore etico e sociale dei comportamenti emersi, della finalizzazione della condotta all’ottenimento di utilità personali in conflitto con l’interesse dell’ente, i giudici contabili hanno ritenuto sussistente sia il danno all’immagine – qualificato  come diffuso discredito sociale nell’opinione pubblica e senso di sfiducia nei confronti dell’Amministrazione – sia il danno da disservizio.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giur. Veneto del. n. 138 -18


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