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Appalto di lavori da aggiudicarsi a corpo: irrilevante l’elenco prezzi analitico


Negli appalti a corpo, dove il corrispettivo è fisso e invariabile, l’elenco prezzi unitari ha valore meramente indicativo delle voci di costo che concorrono a formare l’importo finale e, dunque, non fa parte del contenuto essenziale dell’offerta e del contratto.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di stato con la sentenza n. 5161 del 3 settembre 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva bandito una gara di lavori, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con prezzo a corpo.

L’operatore economico aggiudicatario era stato escluso dalla gara per aver modificato in sede di formulazione dell’offerta l’elenco dei prezzi unitari predisposto dalla stazione appaltante.

L’esclusione è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi in quanto in un appalto a corpo, in cui viene offerto un prezzo complessivo, l’elenco dei prezzi analitico è irrilevante, perché ai fini della determinazione del prezzo offerto deve prendersi in considerazione l’intera opera considerata globalmente.

In siffatta tipologia di appalti, infatti, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso unico offerto sull’importo a base di gara.

Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali (che possono essere oggetto di negoziazione o di sconti sulla base di svariate circostanze), hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale (cfr. Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057).

Ne consegue che le indicazioni contenute nel c.d. elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare.

Ciò, peraltro, trova conferma nell’articolo 59, comma 5, del d.lgs. 50/2016 il quale (riproducendo l’analoga norma contenuta nell’art. 53, comma 4, del previgente d.lgs. 163/2006) stabilisce che: “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.

In definitiva, pertanto, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l’elenco prezzi analitico risulta irrilevante (Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2057; Cons. Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 15; Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009, n. 4903; Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2015, n. 963).

Si segnala il ns. seminario di studi “La fase di esecuzione dei lavori dopo il correttivo e il decreto direzione lavori” in programma a Firenze il 18 settembre p.v.


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