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Determinazione della soglia di anomalia: i chiarimenti dell’Adunanza Plenaria


L’articolo 97, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 (‘Codice dei contratti pubblici’) si interpreta nel senso che la locuzione “offerte ammesse” (al netto del c.d. ‘taglio delle ali’) da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione “concorrenti ammessi” da prendere in considerazione al fine dell’applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti.

Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. ‘taglio delle ali’”.

Questo il principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 13 del 30 agosto 2018.

La questione relativa alla corretta interpretazione dell’articolo 97, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 con specifico riguardo alla nozione di “concorrenti ammessi” era stata rimessa all’Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3472 dell’8 giugno 2018.

L’articolo 97, comma 2, lett b), del d.lgs. 50/2016 stabilisce che la soglia di anomalia deve essere determinata nella “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra”.

Tale previsione ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti relativamente al calcolo della “somma dei ribassi”, quale “fattore di correzione” rispetto alla “media aritmetica”: se infatti è palese dal testo della norma che la “media aritmetica” è determinata sulle offerte ammesse depurate con il “taglio delle ali”, al contrario è frutto di diverse letture interpretative se, al fine del calcolo della “somma dei ribassi”, debba tenersi conto di tutte le offerte ammesse o solo di quelle residue rispetto all’operazione di taglio delle ali.

L’Adunanza plenaria ha chiarito che la locuzione ‘offerte ammesse’ (al netto del ‘taglio delle ali’) di cui alla prima parte del comma 2, lettera b) e la locuzione ‘concorrenti ammessi’ di cui alla seconda parte della disposizione si riferiscono a platee omogenee (ambedue da individuare previo il ‘taglio delle ali’).


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