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Lombardia, del. n. 223 – Società in house: capacità giuridica in materia di concessione di contributi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla facoltà, per le società interamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni e per quelle operanti in regime di in house providing, di procedere alla concessione di contributi a soggetti terzi, finalizzati al sostegno di iniziative ed attività connesse e coerenti con la mission e l’oggetto della società erogante o, comunque, coerenti con quelle istituzionali del Socio Comune.

L’ente ha chiesto se, per tali ultime erogazioni, sia necessario e/o ammissibile un preventivo nulla osta da parte dell’Ente controllante, in un’ottica di coordinamento dei contributi erogati nell’ambito più esteso del “Gruppo Comune”, senza che ciò si configuri come un’ingerenza nell’autonomia decisionale che il Codice civile e le norme di diritto privato riconoscono a tali organismi.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 223/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, hanno evidenziato che il d.lgs. 175/2016 (testo unico delle società partecipate ha accolto una più marcata prospettiva di omogeneizzazione delle società in controllo pubblico, fra cui le cc.dd. in house, e le società civilistiche, come si evince, in linea generale, dal rinvio operato dall’art. 1, comma 3, del TUSP allo statuto di queste ultime e dall’assoggettamento delle prime alla disciplina fallimentare (art. 14, comma 1, TUSP).

Ne consegue che le società cc.dd. pubbliche, al pari di tutte le altre società, possono propriamente disporre negozi gratuiti, ovvero caratterizzati dall’assenza di controprestazione, in quanto volti alla realizzazione di un proprio interesse, patrimonialmente valutabile, comunque rientrante nell’oggetto sociale.

Più difficilmente configurabile è invece l’atto donativo propriamente inteso, caratterizzato, secondo il disposto di cui all’art. 769 c.c., da liberalità, ovvero dalla coscienza, da parte del donante, di compiere, in favore del donatario, un’attribuzione patrimoniale nullo jure cogente.

Al riguardo la Cassazione ha affermato che le società di capitali hanno una capacità giuridica generale, che permette la stipula di qualsiasi atto o rapporto giuridico anche non rientrante nell’oggetto sociale, e che l’oggetto sociale dunque non costituisce propriamente “un limite alla capacità della società, ma piuttosto un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi sociali” (Cassazione, sez. III civile, 21 settembre 2015, n. 18449).

È dunque evidente che l’eventuale atto liberale o gratuito, estraneo all’oggetto sociale, pur rimanendo valido (arg. anche ex art. 2384 c.c.), sia di per sé suscettibile d’essere eventualmente sanzionato tramite le azioni civilistiche poste a presidio delle prerogative della società, dei soci e dei creditori sociali (artt. 2393, 2394 e 2395 c.c.).

Tali fattispecie, con riferimento specifico alle società in controllo pubblico, paiono in astratto idonee, di conseguenza, ad intersecare diminuzioni patrimoniali qualificabili, ricorrendone le condizioni, in termini di danno erariale, secondo la nozione ora accolta dall’art. 12, comma 2, del TUSP.

A tal proposito l’ente pubblico socio, al fine di vigilare sulle proprie partecipate, dovrebbe svolgere controlli sia, in via “preventiva”, inserendo nello statuto sociale un’eventuale apposita clausola di coinvolgimento dell’Assemblea dei soci nell’attività amministrativa ex art. 2369, n. 5, c.c. (nella misura in cui ciò rimanga oggi possibile), sia nella definizione del contenuto della convenzione di servizio che regola i rapporti fra Ente pubblico socio e società, sia infine, in via “successiva”, nell’ambito dell’esercizio dei poteri di monitoraggio periodico di cui all’art. 147-quater del TUEL.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 223 -18


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