Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa vincolistica in materia di personale (limite di spesa del trattamento accessorio) in correlazione, in particolare, a quanto disposto dall’articolo 113 del nuovo Codice degli Appalti dedicato agli incentivi per funzioni tecniche.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 265/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno ribadito che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 205/2017 (legge di stabilità 2018), gli incentivi per funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo del trattamento accessorio (Sez. Autonomie, del. n. 6/2018).
Deve pertanto ritenersi superato il precedente orientamento della stessa Sezione delle Autonomie, in vigore fino a tutto il 2017, che riteneva che gli incentivi fossero da includere nel tetto del trattamento accessorio di cui all’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).
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CC Sez. Controllo Veneto del. n. 265 -18