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Lazio, del. n. 56 – Titolari di posizione organizzativa nei comuni colpiti dal sisma


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di prevedere, a favore dei comuni colpiti dal sisma, una deroga alle disposizioni che fissano il tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale dirigenziale o in posizione organizzativa.

I magistrati contabili della Lazio, con la deliberazione 56/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 luglio, hanno evidenziato che la legislazione dell’emergenza per far fronte all’evento sismico che ha colpito l’area dell’Italia centrale con epicentro nel comune di Amatrice a partire dall’agosto 2016 ha previsto, a favore dei comuni colpiti, facoltà assunzionali speciali, oltre i tetti di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e in deroga ai vincoli di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006.

Al contrario non è stata prevista alcuna deroga alle disposizioni che fissano i tetti di spesa per il calcolo del salario accessorio da riconoscere ai dipendenti in posizione organizzativa di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, come replicata per il 2016 dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, e per il quadriennio 2017-2020, dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. 75/2017.

Opera, dunque, il principio per cui il legislatore ubi voluit dixit et ubi noluit tacuit.

Fermi restando i limiti complessivi della spesa per salario accessorio, nulla osta ad una diversa pesatura delle responsabilità ai fini della quantificazione della quota di accessorio spettante al singolo titolare di posizione organizzativa, da attuarsi, comunque, nel rispetto della procedura dettata dal contratto collettivo di comparto, come confermato dal CCNL del 21 febbraio 2018 attualmente in vigore, che non si discosta dall’impostazione del precedente CCNL del 31 marzo 1999.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Lazio del. n. 56 -18


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