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Veneto, del. n. 240 – Amministratori: assicurazione e spese legali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare retroattivamente le disposizioni introdotte dall’articolo 7 bis della legge 125/2015 che ha modificato i requisiti di ammissibilità delle spese legali sostenute dagli amministratori locali nel caso di conclusione di un procedimento giudiziario aperto nei loro confronti in funzione di attività compiute nell’espletamento dei compiti istituzionali, e che si sia concluso con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 240/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 luglio, hanno evidenziato che tale norma rappresenta per l’ente locale una facoltà e non un dovere (gli enti locali…possono assicurare i propri amministratori…. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile…in presenza dei seguenti requisiti…) e comporta che la relativa spesa sia stata prevista in bilancio.

Di conseguenza, tale norma non può trovare applicazione retroattiva nei riguardi di procedimenti conclusisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 125/2015.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Veneto del. n. 240 -18


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