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Verbale gara: non è necessario specificare i singoli punteggi attribuiti da ciascun commissario


In assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, la Commissione non è tenuta a specificare nel verbale i singoli coefficienti di giudizio attribuiti da ciascuno dei commissari ad ognuno dei parametri dell’offerta.

Il voto complessivo finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali, è sufficiente a far comprendere il peso che i singoli parametri hanno avuto nella valutazione dell’offerta tecnica effettuata dai commissari.

Questo il principio espresso dal Tar Bari, con la sentenza n. 934 del 25 giugno 2018, con la quale è stato ribadito che la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale.

Vale il principio generale secondo il quale la decisione collegiale finale assorbe gli apprezzamenti dei commissari (in tal senso Cons. Stato, sentenza n. 3033/2018; Cons. Stato, sent. n. 4774/2017; Cons. Stato, sent. n. 4209/2015; Cons. Stato, sent. n. 810/2012).

 


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