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Diffusione di dati sensibili del minore disabile: anche la famiglia è parte lesa


Lo stato di salute di una persona è dato sensibile non solo per lo stesso, ma anche per i familiari legati da vincoli di comunanza di vita, familiare o domestica.

Stante il carattere “sensibile” di tale informazione, la p.a. è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la violazione del diritto alla privacy, pena il risarcimento dei danni conseguenti all’illecita diffusione.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Terza sez. civile, con la sentenza n. 16816 depositata il 26 giugno 2018.

Nel caso di specie il Ministero dell’Istruzione era stato condannato dal tribunale territoriale a risarcire i danni subiti dai genitori di un minore a seguito dell’illecita diffusione di dati sensibili riguardanti la salute del piccolo, avvenuta attraverso la pubblica esposizione, nella piazzetta antistante la scuola, di una graduatoria di ammissione ai corsi scolastici.

I giudici di legittimità hanno ribadito che la salute di un minore costituisce dato personale e sensibile e come tale tutelabile, ai sensi del d.lgs. 196/2003, tanto in relazione al minore, quanto in relazione ad altri familiari allo stesso minore legati da vincoli di comunanza di vita familiare o domestica.

È evidente, infatti, come la diffusione delle informazioni sulle particolari condizioni di salute del minore, si riflette sulla persona del genitore o altro familiare, atteso che la situazione del familiare congiunto a persona affetta da invalidità in ogni caso esprime una situazione di debolezza o di disagio sociale, di per sé potenzialmente idonea ad esporre la persona a condizionamenti o discriminazioni.

L’ostensione di tale dato conduce quindi ad una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che certamente riguardano, accanto al minore, i suoi genitori e i suoi familiari (quali membri di un’intima comunità di vita).

La sentenza ribadisce in più punti e da più punti di vista l’importanza della tutela dell’informazione sensibile, ponendosi a difesa di un argomento estremamente attuale, vista l’entrata in vigore, dal mese scorso, del Regolamento UE 2016/679 GDPR, il quale ha portato cittadini e funzionari a doversi adeguare alle regole più stringenti da applicare a livello pubblico e privato.

Come osservato in diverse occasioni anche dal Garante per la protezione dei dati personali, è necessario che le p.a. procedano alla pubblicazione delle graduatorie nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dalla normativa sulla privacy, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.

 

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