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RTI: necessaria la corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione


Anche nell’assetto del nuovo codice dei contratti pubblici, a prescindere dalle previsioni operate dalla lex specialis, è necessario che il singolo concorrente raggruppato sia qualificato ad eseguire la quota che ha dichiarato di voler assumere in sede di partecipazione alla gara.

Questo il principio espresso dal Tar Piemonte, con la sentenza n. 704 del 6 giugno 2018, con la quale è stato ritenuto legittimo l’operato di una stazione appaltante che aveva escluso un’associazione temporanea di imprese a causa dell’accertamento della mancanza dei requisiti di partecipazione della mandante in relazione alla qualificazione per la quota di esecuzione del servizio che aveva dichiarato di assumere in sede di presentazione dell’offerta.

L’articolo 48 del d.lgs. 50/2016 impone esclusivamente l’obbligo, nel caso di raggruppamenti temporanei d’impresa, di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti.

Anche se la normativa vigente non contempla il principio di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione, è evidente che l’obbligo di specificare nell’offerta le parti del servizio che ciascuna impresa andrà ad eseguire è funzionale a verificare la capacità imprenditoriale dei singoli componenti del raggruppamento.

Ogni operatore economico, dunque, deve essere affidabile per la prestazione che si candida ad eseguire, non essendo sufficiente che il requisito sia posseduto dall’operatore economico plurisoggettivo nel suo complesso.


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