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Accordo quadro: la cauzione definitiva deve essere parametrata sull’intero valore dell’accordo


E’ legittima la previsione della lex specialis che prevede la presentazione della fidejussione definitiva alla data della sottoscrizione dell’accordo quadro, e per un importo parametrato a quello previsto nel medesimo accordo, invece che a quello o a quelli dei successivi contratti di appalto applicativi del medesimo accordo.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 6476 del 12 giugno 2018.

Nel caso di specie l’operatore economico aggiudicatario non era riuscito a reperire sul mercato la fidejussione definitiva richiesta dal bando di gara, stante il notevole importo della stessa, determinato dall’elevato ribasso contrattuale offerto in sede di gara.

Non avendo proceduto alla costituzione della cauzione definitiva, nei tempi e nelle modalità previste, la stazione appaltante aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione.

L’operatore economico aveva contestato la clausola del bando relativa alla prestazione della fideiussione definitiva, ritenuta sproporzionata e non giustificata, in quanto computata sull’intero valore dell’accordo quadro invece che a quello o a quelli dei successivi contratti di appalto applicativi del medesimo accordo.

Di diverso avviso i giudici amministrativi secondo cui la disciplina normativa individua l’importo della fidejussione correlandolo a quello del contratto posto a base di gara (nel caso di specie l’accordo quadro), disponendo che tale garanzia debba permanere sino alla fine dei lavori affidati in esecuzione.

Diversamente l’amministrazione rimarrebbe priva di garanzia, ed esposta al rischio connesso alla mancata presentazione da parte dell’aggiudicatario delle fidejussioni relative ai singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, che la garantiscono dal rischio di mancata o inesatta esecuzione dei lavori.


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